(massima n. 1)
Non ricorre la circostanza aggravante della finalitą di terrorismo prevista dall'art. 270 sexies c.p. nei fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatisi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in tali condotte, quantunque gravi, non č ravvisabile, in assenza di elementi di pił adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica ineludibile nella finalitą medesima. (Principio affermato in tema di procedimento incidentale de libertate ).