(massima n. 1)
In tema di associazioni sovversive con finalitą di terrorismo internazionale, la condizione dell'arruolato (che, in quanto tale, non risponde del reato di cui all'art. 270 quater c.p.) o dell'addestrato (punibile, invece, ai sensi dell'art. 270 quinquies) non preclude la responsabilitą di questi ultimi in ordine al reato associativo di cui all'art. 270 bis c.p., qualora essi non siano solo tali ma entrino a far parte dell'organizzazione terroristica in nome e per conto della quale l'arruolamento o l'addestramento siano effettuati, considerato che con l'introduzione delle previsioni di cui agli art. 270 quater e quinquies c.p., il legislatore ha inteso estendere e non restringere l'area delle condotte penalmente sanzionabili.