(massima n. 1)
L'attivitą di arruolamento contro uno Stato estero punita dall'art. 244 c.p. si differenzia da quella di reclutamento di mercenari di cui all'art. 4 della L. 12 maggio 1995, n. 210, in quanto mentre la prima presuppone la stipulazione di un contratto e l'inquadramento dell'arruolato in una struttura militare, la seconda, in adempimento dell'obbligo internazionale assunto con la Convenzione Onu del 4 dicembre 1989, ha una portata pił ampia, comprendendo ogni attivitą di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego