(massima n. 1)
Al possessore di azioni, il quale aderisca ad un aumento di capitale con denaro proprio, e poi subisca la rivendicazione dei titoli da parte del proprietario, deve riconoscersi l'indennità contemplata dall'art. 1150, secondo e terzo comma, c.c., tenendo conto che detto aumento di capitale, quali siano le modalità con cui venga attuato o le ragioni che lo abbiano determinato, segna un incremento della consistenza economica del bene da restituire al rivendicante. Peraltro, anche se tale indennità, per la buona fede del possessore (da presumersi), debba essere correlata al maggior valore del «pacchetto» azionario, il relativo ammontare non può coincidere con la maggior entità nominale delle azioni (e quindi con l'esborso affrontato per l'aumento di capitale), fino a che il possessore non deduca e dimostri un diverso prezzo di mercato dei titoli stessi.