Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6278 del 22 giugno 1990

(4 massime)

(massima n. 1)

Al possessore di azioni, il quale aderisca ad un aumento di capitale con denaro proprio, e poi subisca la rivendicazione dei titoli da parte del proprietario, deve riconoscersi l'indennità contemplata dall'art. 1150, secondo e terzo comma, c.c., tenendo conto che detto aumento di capitale, quali siano le modalità con cui venga attuato o le ragioni che lo abbiano determinato, segna un incremento della consistenza economica del bene da restituire al rivendicante. Peraltro, anche se tale indennità, per la buona fede del possessore (da presumersi), debba essere correlata al maggior valore del «pacchetto» azionario, il relativo ammontare non può coincidere con la maggior entità nominale delle azioni (e quindi con l'esborso affrontato per l'aumento di capitale), fino a che il possessore non deduca e dimostri un diverso prezzo di mercato dei titoli stessi.

(massima n. 2)

L'azione della società, per l'annullamento del contratto posto in essere dall'amministratore in conflitto di interessi o con se stesso (artt. 1394, 1395, 2391 c.c.), è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso dalla data dell'atto, ai sensi dell'art. 1442, terzo comma, c.c., (non essendo estensibile la diversa regola dettata dal secondo comma di tale disposizione per i soli casi dei vizi del consenso e dell'incapacità legale). Detta decorrenza non può subire differimenti per l'ipotesi in cui l'amministratore in conflitto sia anche il dominus della società, e quindi sia in grado di interferire sulle decisioni assembleari (inclusa quella d'impugnazione del contratto), trattandosi di eventuale impedimento di mero fatto all'esperimento dell'azione, non di causa giuridica ostativa all'esercizio del relativo diritto (art. 2935 c.c.).

(massima n. 3)

La concentrazione delle azioni di più società nelle mani di un unico socio, per l'intero capitale o per quota sufficiente ad assicurare il controllo, ancorché accompagnata dall'acquisto da parte del medesimo socio,, persona fisica, della funzione di amministratore in tutte le società, non implica di per sé invalidità degli atti compiuti da ciascuna società, considerando che l'ordinamento non vieta la formazione di «gruppi» tramite il collegamento od il controllo di società (salvi i limiti per l'acquisto o sottoscrizione di azioni di cui agli artt. 2359-2361 c.c., nonché la responsabilità verso i creditori dell'unico azionista, ai sensi dell'art. 2362 c.c.). Anche in tali ipotesi, pertanto, la validità ed operatività di quegli atti va riscontrata sulla base delle disposizioni che regolano la formazione ed attuazione della volontà sociale (oltre che delle comuni norme negoziali).

(massima n. 4)

La parte, che abbia già proposto ricorso (principale od incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza d'appello, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un secondo ricorso, nell'ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa suggerire un'estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunce relative a quel rapporto, tenendo conto che l'ordinamento non consente il reiterarsi o frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (principio della cosiddetta consumazione dell'impugnazione), e che il relativo divieto non trova deroga, per il caso in cui sia sopravvenuta l'impugnazione avversaria, nelle disposizioni di cui all'art. 334 c.p.c., le quali operano solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata.

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