(massima n. 1)
Il termine "reclutamento" contenuto nell'art. 4 della L. 12 maggio 1995 n. 210, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento e l'utilizzazione dei mercenari (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989) ha una portata pił ampia rispetto all'attivitą di "arruolamento" contro uno Stato estero punita dall'art. 244 c.p., in quanto comprende sia l'attivitą di reperimento di persone disponibili ad attivitą militari mercenarie, sia il raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego.