(massima n. 1)
L'affidamento al servizio sociale č misura alternativa alla sola detenzione e pertanto l'esito positivo del periodo di prova comporta esclusivamente l'estinzione della pena detentiva e non invece della pena pecuniaria o delle misure di sicurezza. Infatti l'estinzione della pena consegue in tal caso ad una forma di espiazione della pena con modalitā alternative alla detenzione e non ha pertanto come effetto quella di impedire l'applicazione delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 210, comma secondo c.p.