(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza, in presenza di una causa di estinzione della pena č preclusa l'applicazione delle misure personali in quanto le stesse - salva l'ipotesi di cui all'art. 205, comma secondo n. 3, cod. pen. - conseguono ad una condanna che comporti l'effettiva esecuzione della pena. (Fattispecie in tema di indulto relativamente all'applicazione della misura dell'assegnazione ad una colonia agricola, irrogata per una condanna per reati in materia di prostituzione).