(massima n. 1)
È costituzionalmente legittima la presunzione di pericolosità sociale e cioè l'obbligatorietà ed automatica applicazione della misura di sicurezza quando si sia in presenza di condizioni, le quali consentono di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte dell'agente entro un certo spazio di tempo, corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza; del resto, la rigida logica della presunzione di pericolosità non è più assoluta dopo che la Corte costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittimi il secondo ed il terzo comma dell'art. 207 c.p., ha reso possibile verifiche giudiziali del perdurare o meno della pericolosità sociale del soggetto anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.