Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16012 del 14 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto del possessore di buona fede ad un indennizzo, secondo la previsione dell'art. 1150 c.c., per i miglioramenti arrecati al bene altrui ed esistenti al tempo della restituzione, si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio dell'attore in rivendicazione; pertanto ove il miglioramento consista in un'opera necessariamente destinata alla demolizione, deve escludersi la spettanza di tale indennizzo in considerazione della precarietą dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato.

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