(massima n. 1)
Č costituzionalmente illegittimo l'art. 188, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilitā agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; č illegittimo costituzionalmente l'art. 273, primo periodo, del R.D. n. 2701/1865, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole Ģin istato di insolvibilitāģ e l'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole Ģl'insolvibilitā con dichiarazione della giunta municipale.