(massima n. 1)
In tema di condono edilizio, qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dagli imputati, questi ultimi non possono trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 c.p.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, comma 5, L. 28 febbraio 1985, n. 47 che, in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al cosiddetto condono edilizio. Ciò è avvalorato dalle caratteristiche «fiscali» di detta sanatoria e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni ex artt. 34 e 36 della L. n. 47 del 1985 e 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, collegati a qualità o situazioni personali dell'istante, sicché la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso comporta un fenomeno di esclusione tributaria e può integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi dell'istanza dolosamente infedele di cui all'art. 40 della L. n. 47 del 1985 ed all'art. 39, comma 4, ultima parte della L. n. 724 del 1994.