(massima n. 1)
In tema di «condono edilizio», qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuati da persona diversa dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 c.p.) sia per l'espresso disposto dall'art. 38 comma quinto della legge n. 47 del 1985, che, in applicazione di detto principio, fissa i suddetti limiti personali del beneficio de quo. (In motivazione la Corte ha precisato che il D.L. n. 2 del 1988 conv. in legge n. 68 del 1988 ha previsto l'estensione dell'effetto estintivo dell'oblazione, limitandola esplicitamente al comproprietario. Ha ancora aggiunto che la previsione dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario da parte di colui che ha richiesto la sanatoria non è di ostacolo a tale interpretazione, poiché è stata stabilita proprio per quei casi in cui il proprietario menzionato non ha interesse a presentare l'istanza, mentre altri soggetti lo hanno per potere fruire delle diverse agevolazioni di detta sanatoria non concernenti solo l'aspetto penale).