(massima n. 1)
In tema di reati edilizi la causa estintiva derivante dalla concessione della sanatoria ordinaria ex artt. 13 e 22 L. 47 cit., non diversamente da quanto avviene per la sanatoria speciale conseguente a condono ex art. 31 della stessa legge, ha natura personale e, ai sensi dell'art. 182 c.p., di essa possono giovarsi solo i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno versato il corrispettivo. I reati previsti dall'art. 20 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 sono infatti reati formali per i quali l'antigiuridicità della condotta si fonda sulla violazione dell'interesse collettivo al controllo pubblico sulle modifiche dell'assetto territoriale e non sul vulnus sostanziale arrecato a tale assetto dalla edificazione abusiva. Contrariamente perciò a quanto osservato dalla Corte costituzionale nella s. n. 370 del 1988, deve ritenersi preclusa, in mancanza di una esplicita previsione normativa in tale senso, ogni lettura estensiva dell'efficacia della sanatoria.