(massima n. 1)
L'accettazione della remissione di querela, che non necessita di autorizzazione del giudice tutelare perchè non è atto di straordinaria amministrazione, si può sostanziare anche soltanto nel mancato rifiuto da parte del querelato e, in tal caso, ove l'accettante sia inabilitato, deve presumersi che abbia agito con l'avallo del curatore non dissenziente.