(massima n. 1)
Poiché la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tale non può essere ritenuta la omessa comparizione dello stesso all'udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato.