(massima n. 1)
La mancata comparizione del querelante all'udienza non costituisce un comportamento idoneo ad integrare la remissione della querela, la quale, se extraprocessuale, può essere anche tacita ma deve fondarsi su un comportamento univoco incompatibile con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, univocità che, in tal caso, non sussiste.