(massima n. 1)
Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose puņ essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha pił la volontą attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'espressione: rinuncia di ogni azione giudiziaria usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontą di remissione della querela).