(massima n. 1)
A seguito della sentenza costituzionale n. 146 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 148 c.p., nella parte in cui prevede il giudice, nel disporre il ricovero del condannato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ordini la sospensione della pena, la disciplina normativa dell'infermità psichica del condannato configura, non un'ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensì soltanto un caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l'intero periodo di ricovero — dovunque trascorso — essere computato nella stessa pena. Ne consegue che, quando ricorra l'ipotesi di infermità totale e di pena da espiare non inferiore a tre anni di reclusione, il giudice è tenuto a disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, perché solamente nel caso di pena da espiare inferiore a tre anni di reclusione, sono consentiti, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricovero in un ospedale civile o la detenzione domiciliare.