(massima n. 1)
Il principio della presunzione di buona fede (art. 1148 c.c.), non limitato all'istituto del possesso di beni, ha portata generale, rilevando, in ambito contrattuale, nell'adempimento del debitore e nell'accettazione dell'adempimento da parte del creditore sicché il debitore, che eccepisca la violazione del principio di buona fede da parte del creditore nell'esigere la prestazione, ha l'onere di fornirne la relativa prova. Conseguentemente, il lavoratore (debitore della prestazione) che, illegittimamente licenziato e poi reintegrato, lamenti la violazione, da parte del datore (creditore), del principio di buona fede per non aver questi cooperato con una limitata modifica dell'organizzazione aziendale (medio tempore mutata) per rendere possibile una mansione adeguata alla sua ridotta capacitą lavorativa, ha l'onere di provare l'esistenza di questa possibilitą (la limitata modifica organizzativa, senza aggravio creditorio), quale presupposto della violazione dell'indicato principio.