(massima n. 1)
Mentre l'art. 147 c.p. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, l'art. 148 c.p. invece impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica «tale da impedire l'esecuzione della pena». Le due norme sopra citate non sono suscettibili di applicazione congiunta, ma tra esse vi è un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che, qualora sia prevalente la patologia psichiatrica — quando cioè quest'ultima sia di entità tale da rendere impossibile l'esecuzione della pena — al differimento o alla sospensione della pena conseguirà necessariamente il ricovero in struttura psichiatrica; mentre nel caso inverso, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, si dovrà avere esclusivo riferimento alla infermità psichica.