(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, il fatto che il condannato si trovi in regime di differimento dell'esecuzione della pena, per la sussistenza di taluna delle ragioni indicate negli articoli 146 e 147 c.p., non puņ essere di ostacolo alla valutazione, da parte del competente tribunale, della sussistenza o meno delle condizioni previste dalla legge per la concedibilitą del beneficio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza, investito di richiesta di liberazione condizionale avanzata da soggetto nei cui confronti era stato disposto il differimento della pena per ragioni di salute, aveva respinto detta richiesta ritenendola «prematura», in quanto la posizione dell'interessato sarebbe stata pił adeguatamente valutabile una volta ripresa l'esecuzione della pena).