(massima n. 1)
L'art. 146, comma 1, n. 3, c.p., nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena qualora il condannato sia affetto da «malattia particolarmente grave» per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino «incompatibili con lo stato di detenzione», intende chiaramente riferirsi ad una malattia fisica e non ad una infermità di natura psichica, in presenza della quale deve invece farsi applicazione della specifica disciplina dettata dall'art. 148. La «grave infermità fisica» prevista dall'art. 147, comma 1, n. 2, c.p. come causa di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena dev'esser tale da far risaltare ictu oculi la possibilità che essa, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, dia luogo ad una sofferenza aggiuntiva derivante proprio dalla privazione della libertà in sé e per sé considerata e suscettibile quindi di rendere l'esecuzione della pena incompatibile con i beni costituzionalmente tutelati costituiti dal diritto alla salute e dal senso di umanità, dovendosi, peraltro, tener presente che una certa sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, per modo che essa può assumere rilievo solo quando appaia di entità tale da superare i limiti dell'umana tollerabilità.