(massima n. 1)
Nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ord. pen. — può applicare ex officio ed indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'interessato, la misura della detenzione domiciliare, al fine di contemperare le esigenze del condannato, in relazione alla tutela della salute, e le esigenze della collettività, in relazione ai profili di sicurezza pubblica —.