(massima n. 1)
Il differimento dell'esecuzione della pena per malattia psichiatrica č consentito unicamente allorché quest'ultima si risolva anche in malattia fisica. (Fattispecie concernente un caso di depressione maggiore, nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario, si č esclusa la possibilitā di rinvio dell'esecuzione).