(massima n. 1)
Il primo comma, n. 3 dell'art. 146 c.p., come modificato dall'art. 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla L. 14 luglio 1993, n. 222, prevede un'ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena allorché il condannato sia affetto da infezione da HIV incompatibile con lo stato di detenzione; unico presupposto per l'applicabilitā della norma in questione č dunque l'esistenza dell'affezione suddetta che sia incompatibile con il regime carcerario, situazione in presenza della quale deve obbligatoriamente disporsi il rinvio della pena. Conseguentemente, disposto il rinvio, ogni ulteriore comportamento dell'interessato produttore di eventuali illeciti penali non assume alcun rilievo giuridicamente valutabile ai fini di un'eventuale revoca del beneficio; soltanto il venir meno del presupposto (allo stato della scienza medica ipotizzabile solo come erronea iniziale valutazione dello stato di salute del condannato) implica per il competente giudice una riconsiderazione della nuova situazione fattuale sfociante, se del caso, nella revoca della sospensione dell'esecuzione della pena.