(massima n. 1)
Ai fini del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 146, comma primo, n. 3, c.p., non basta che il condannato sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ma occorre che sussista anche l'ulteriore condizione, riferibile a tutte le ipotesi precedentemente indicate nella norma, che la malattia sia giunta ad una fase cosģ avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative.