(massima n. 1)
Il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nei confronti del condannato affetto da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) conclamata o da grave deficienza immunitaria, presuppone che la malattia sia giunta ad una fase cosģ avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative, e non richiede alcuna valutazione circa la compatibilitą o meno della patologia con lo stato di detenzione.