(massima n. 1)
, Cass. pen., , sez. I, , 30 luglio 2008, n. 31943, , (c.c. 4 luglio 2008) , Pellegrini. [RV240682]Accanto al ne bis in idem processuale, che si sostanzia nel principio della forza preclusiva del giudicato, si pone quello del ne bis in idem sostanziale inteso come divieto di punire due volte il medesimo fatto-reato che trova rilievo con riferimento ai giudicanti stranieri nell'art. 138 c.p. Tale disposizione, peraltro, pur recando la rubrica «pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero» deve essere ritenuta, stante la sua formulazione generica e non ostandovi ostacoli di ordine razionale riferibile non solo alla pena vera e propria, ma altresģ alle ipotesi di misure alternative cui il condannato sia stato eventualmente sottoposto all'estero e che possono essere considerate equivalenti a quelle che nell'ordinamento italiano hanno, o possono essere ritenute aventi, la medesima valenza dell'espiazione di pena. Pertanto nel computo della pena detentiva da infliggere il giudice italiano deve, in caso di nuovo giudizio per reato commesso all'estero, tenere conto anche delle misure alternative della pena detentiva, equivalenti a quelle considerate dall'ordinamento italiano come aventi gli stessi effetti dell'espiazione di pena, cui il soggetto sia stato gią sottoposto all'estero e per il periodo correlativo.