(massima n. 1)
Al fine di determinare la pena da espiare, la custodia cautelare sofferta all'estero può essere computata solo se riferita al medesimo fatto per cui vi è stata condanna in Italia. Ne consegue che, qualora la condanna in Italia sia avvenuta per più reati in continuazione, la detenzione patita all'estero per un fatto identico a uno dei reati ritenuti dal giudice italiano avvinti da tale vincolo può essere presa in considerazione solo per esso e non anche per gli altri, in quanto l'istituto della continuazione mira a mitigare l'entità della pena complessivamente inflitta in relazione a violazioni costituenti espressione di un identico disegno criminoso, ma non sopprime la loro autonomia fenomenologica. (Fattispecie nella quale il ricorrente era stato detenuto in Francia dal 9 maggio 2004 al 30 marzo 2006, data dell'arresto a fini estradizionali, per un fatto coincidente con una soltanto delle plurime violazioni contestategli dal giudice italiano e per cui era poi intervenuta l'estradizione ).