(massima n. 1)
Il principio posto dall'art. 51, comma 2 e 3, D.L.vo n. 213 del 1998 per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative č tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra č arrotondata eliminando i decimali č applicabile anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive. (Fattispecie in tema di applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, in cui la Corte ha ritenuto che il calcolo da eseguire, rapportando un giorno di reclusione alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., comportasse l'eliminazione dei decimali risultanti dalla conversione in euro delle originarie lire 75.000 prima di moltiplicare il risultato per il numero dei giorni di detenzione determinati in sentenza).