(massima n. 1)
Il principio posto dall'art. 51, comma secondo e terzo, D.L.vo n. 213 del 1998 per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative č tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra č arrotondata eliminando i decimali riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative. Ne consegue che detto arrotondamento non č applicabile al ragguaglio ex art. 135 c.p. fra pene pecuniarie e detentive, che sebbene previsto da legge penale non ha natura di sanzione.