(massima n. 1)
In sede di patteggiamento, l'arrotondamento della misura della pena sostitutiva, per effetto della conversione della lira in euro, va effettuato sul calcolo finale e non gią preventivamente sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (nella specie, la pena concordata era stata determinata con il preventivo arrotondamento del parametro di ragguaglio in e. 38).