(massima n. 1)
La conversione delle pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato in libertà controllata o in lavoro sostitutivo è disciplinata non già dall'art. 135 c.p. sibbene dagli artt. 136 c.p. e 102 della L. 24 novembre 1981, n. 689, il quale ultimo articolo dispone, al comma 3, che il ragguaglio è effettuato sulla base, rispettivamente, di lire 25.000 o di lire 50.000 per giorno o frazione di giorno. E poiché il citato art. 102 della L. n. 689/1981 non è stato modificato dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, che ha modificato invece soltanto l'art. 135 c.p. (prescrivendo che il ragguaglio, ai fini ivi previsti, abbia luogo calcolando lire 75.000 per ogni giorno di pena detentiva), ne deriva che la conversione in argomento deve continuare ad essere effettuata sulla base del criterio di ragguaglio tuttora indicato nello stesso art. 102. (In motivazione la Corte ha altresì rilevato che la identità, prima dell'intervento della L. n. 402/1993, fra i criteri quantitativi di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. e quelli di cui all'art. 102 della L. n. 689/1981 non implica che la modifica normativa dei primi debba estendersi anche ai secondi, e che la non estensione trova conferma anche nel fatto che la modifica non prende in esame il ragguaglio ai fini del lavoro sostitutivo).