(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 102, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale, ai fini della conversione di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato in libertà controllata, il ragguaglio operato in ragione di lire 25.000 (o frazione) per un giorno di libertà controllata non può ritenersi influenzato dalla nuova formulazione dell'art. 135 c.p., introdotta dall'art. 1 della L. 5 ottobre 1993, n. 402, in base alla quale, al diverso fine del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo si effettua calcolando 75.000 lire (o frazione) di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.