(massima n. 1)
L'art. 102 della L. 24 novembre 1981, n. 689, disciplina la conversione delle pene pecuniarie in modo autonomo, senza richiamarsi ai criteri dettati dall'art. 135 c.p. in tema di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, ai quali, invece, occorre riferirsi per l'espresso rinvio operato dall'art. 53 della medesima legge, nelle ipotesi di sostituzione di pene detentive brevi; pertanto la conversione della pena pecuniaria deve essere effettuata, anche dopo la modifica dell'art. 135 c.p. ad opera della L. 5 ottobre 1993 n. 402, sulla base del calcolo di lire 25.000 e non di lire 75.000, per ogni giorno di libertą controllata.