(massima n. 1)
La norma dell'art. 135 c.p. non ha natura né sostanziale, né processuale, giacché, per quanto sia inserita nel codice penale, in base alla sua stessa formulazione, ha valore «per qualsiasi effetto giuridico» e, conseguentemente, ha natura sostanziale se deve essere utilizzata a tal fine e processuale nel caso opposto. (Fattispecie in cui, per un fatto commesso prima dell'entrata in vigore della L. 5 ottobre 1993, n. 402 — che ha elevato da lire 25.000 a lire 75.000 pro die l'importo da considerare in caso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria — la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 della L. n. 689 del 1981, si dovesse far riferimento al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, in quanto più favorevole al reo).