(massima n. 1)
L'aggiornamento del criterio di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva di cui all'art. 135 c.p. per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. 15 luglio 2009, n. 94, incidendo sul limite previsto per la sospensione condizionale dall'art. 163, comma primo, c.p., č applicabile ai fatti pregressi in virtł della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, c.p., in quanto norma pił favorevole al condannato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo applicabile lo "ius superveniens", in un caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata negata dal giudice di merito poiché la pena pecuniaria inflitta, ragguagliata con quella detentiva in base al criterio applicabile prima della modifica operata con la L. n. 94 del 2009, superava il limite dei due anni).