(massima n. 1)
La rateizzazione della pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche della parte, prevista dall'art. 133 c.p., costituisce oggetto di mera facoltà discrezionale del giudice, come tale sottratta alla libera disponibilità delle parti. Pertanto, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la rateizzazione non può mai costituire oggetto di accordo negoziale, di guisa che la relativa clausola deve essere considerata tamquam non esset dal giudice che, pertanto, deve disattenderla ovvero, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può anche stabilire un numero di rate diverso da quello indicato dalle parti, senza per questo violare l'accordo negoziale.