(massima n. 1)
La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 113 ter c.p. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entitą della pena. Peraltro, l'imputato, per far valere la precarietą delle condizioni economiche, deve produrre ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato. (Nella specie la Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza di patteggiamento con la quale si era sostituita la pena della reclusione con quella pecuniaria corrispondente, per omessa motivazione sia sulla sostituzione sia sulla rateizzazione).