(massima n. 1)
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria omettendo di procedere alla valutazione comparativa tra l'ammontare della pena pecuniaria inflitta e le condizioni economiche del condannato, in quanto il giudice del merito, a fronte della richiesta ex art. 133 ter c.p., deve, comunque, procedere alla predetta valutazione, sulla base delle emergenze disponibili.