Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8918 del 20 agosto 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

A differenza dell'art. 701 del c.c. abrogato, che esigeva, per la sussistenza del possesso di buona fede, il concorso di tre elementi, e cioč l'animus rem sibi habendi, un titolo - anche viziato - idoneo, in astratto, a trasferire il dominio, e l'ignoranza del vizio del titolo, l'art. 1147 del c.c. vigente, nel presumere la buona fede con disposizione di carattere generale, prescinde dall'esistenza di un titolo e, assegnando rilievo alla cosiddetta opinio dominii, cioč al ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietā o altro diritto reale senza ledere la sfera altrui, imprime al concetto di possesso di buona fede un carattere eminentemente psicologico o soggettivo.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 1150 ult. comma c.c., qualora le addizioni sul bene altrui, costituente miglioramento, siano state apportate dal possessore in buona fede, al possessore medesimo spetta un'indennitā nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa, mentre resta esclusa la facoltā accordata al proprietario dall'art. 936 c.c. (scelta fra il pagamento di detto incremento e l'eventuale minore importo rappresentato dal valore dei materiali e dal prezzo della mano d'opera).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.