(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 337 comma terzo c.p.p., concernendo la prova della legittimazione ad esercitare il diritto di querela in nome della persona giuridica, ente o associazione, pone quale onere per il querelante l'indicazione della fonte specifica dei suoi poteri di rappresentanza, la quale costituisce una condizione di efficacia dell'atto, che deve essere verificata entro il termine di cui all'art. 124 c.p. Quando si tratta di società di capitali, l'onere è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 c.c. quale fonte, onde la prova di legittimazione è fornita, mentre non vi è ragione di presumere eventuale limitazione della norma statutaria, che per legge deve essere espressa.