(massima n. 1)
L'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Nella specie non si è ritenuta prova sufficiente alla dimostrazione della piena conoscenza del fatto da parte del titolare del diritto di querela l'acquisizione al processo dei tabulati Telecom relativi a telefonate che lo avrebbero reso edotto del reato consumato in suo danno).