(massima n. 1)
In presenza di una diffamazione «a formazione progressiva» il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di «campagna stampa» in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in itinere.