(massima n. 1)
Il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia gią in possesso di elementi oggettivi per l'identificazione dell'autore del reato, non gią dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensģ dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza. (Fattispecie di ritenuta tardivitą di querela presentata oltre un anno dopo il fatto nonostante la parte lesa fosse in grado, gią in precedenza, di localizzare la casa ove si era consumata la pretesa violenza a suo danno).