(massima n. 1)
La tardivitā della querela, ai fini della sua rilevabilitā in sede di legittimitā, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessitā di una specifica indagine che, comportando l'accesso agli atti, non č realizzabile dal giudice di legittimitā.