(massima n. 1)
Il contenuto della querela può essere integrato successivamente alla presentazione dell'atto a condizione che l'istanza di punizione, relativa ai reati commessi in danno del querelante, sufficientemente specificati nei loro elementi costitutivi, risulti presentata completa nei suoi elementi essenziali entro il termine che la legge prescrive per la sua presentazione. (Fattispecie in cui nella querela, concernente ingiurie di un datore di lavoro ad un dipendente, presentata entro il termine di legge erano indicati tutti i fatti avvenuti mentre il successivo atto era finalizzato esclusivamente a specificare il giorno in cui per la prima volta erano state proferite le espressioni ingiuriose).