(massima n. 1)
La stipula di un contratto di transazione in ordine al danno subito non costituisce, di per sé, atto incompatibile con la volontą di presentare querela e non configura, pertanto, un'ipotesi di rinuncia tacita della persona offesa alla proposizione della querela, ai sensi dell'art. 124, comma terzo, cod. pen.