(massima n. 1)
Non si ha cooperazione nel delitto colposo qualora pił persone, pur avendo contemporaneamente violato la medesima regola cautelare, abbiano posto in essere un'autonoma condotta, in mancanza della reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui, che sfoci nella produzione dell'evento non voluto. (Fattispecie in tema di lesioni colpose causate nell'esercizio dell'attivitą venatoria).