(massima n. 1)
La cooperazione nel delitto colposo si verifica quando pił persone pongono in essere una autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione od omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che sussiste la sinergia psicologica richiesta dall'art. 113 c.p., nell'ipotesi in cui gli imputati, benché avvertiti della pericolositą del loro comportamento e ben rappresentandosi che i pallini da caccia avrebbero potuto attingere le persone presenti nelle vicinanze, avevano continuato ad esplodere insieme alcuni colpi di fucile, cosģ da violare contemporaneamente le norme di prudenza caratterizzanti l'attivitą venatoria ed avevano attinto la vittima, causandole lesioni).